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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati
dalle eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985
nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con
ammortamento a carico dello Stato, per un importo globale di 400
miliardi di lire, a valere sui fondi previsti dalla lettera a)
dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e
successive modificazioni.
2. In caso di ulteriori necessita', il Ministro del tesoro, con
propri decreti, puo' disporre l'elevazione del suddetto importo, sino
ad un massimo di 500 miliardi di lire.
3. Le somme utilizzate per le finalita' di cui al comma 1 sono
rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui
a valere sui fondi previsti dalla lettera a) del succitato articolo 9
per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.
NOTA
Nota all'art. 1:
La lettera a) dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 1983, n. 131, concernente: "Provvedimenti urgenti
per il settore della finanza locale per l'anno 1983", cosi'
dispone:
"L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da
concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio
1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' cosi' suddiviso:
a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al
Mezzogiorno, e' destinato ai comuni con popolazione
inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente
pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1981 e'
inferiore al 130 per cento della media nazionale per i
comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, ai 100 per
cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto
dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un
minimo di 100 milioni di lire.
I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente
per la costruzione o il miglioramento di opere di
urbanizzazione primaria con priorita' per le opere
fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di
ammortamento e' a carico dello Stato. Tale quota e'
ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione
residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT.
I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno
inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di
mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi
1981 e 1982, potranno destinare detti importi
esclusivamente per le finalita' di cui al comma precedente.
Gli importi non concessi nell'esercizio cui si
riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni
successivi".