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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui
all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7
ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalita' di
pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge
medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata
legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del
deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6".
NOTA
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966,
recante:
"Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e
dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento", come risulta
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti
e di privati, le seguenti prestazioni:
a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il
centro studi ed esperienze;
b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori,
natanti, depositi, magazzini e simili;
c) soccorsi tecnici, comprendenti:
1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di
natanti;
2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di
pompe e di elettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne,
vasche, eccetera;
3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo
spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri
sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza,
nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che
l'amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di
servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con
l'impiego di mezzi in dotazione.
Le domande per ottenere le prestazioni facoltative
indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma
prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono
presentate al direttore del centro studi ed esperienze o al
comandante provinciale competente per territorio, i quali,
ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste,
dispongono l'esecuzione delle prestazioni".