Legge Ordinaria n. 427 del 07/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Istituzione e composizione
               del consiglio dei consulenti economici

  1.  E'  istituito  presso  la  Ragioneria  generale  dello Stato il
consiglio dei consulenti economici cui e' affidato il compito di:
    1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese
anche  in  relazione  ai  rapporti economici internazionali, all'uopo
istituendo  apposita  unita'  statistica per i necessari collegamenti
con l'ISTAT;
    2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati
dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi
economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello
Stato annuale e pluriennale;
    3)  operare  stime  sulla  gestione di cassa del settore pubblico
allargato,  in  stretto  collegamento  con  la Direzione generale del
tesoro;
    4)  analizzare  le  risultanze  della  gestione del bilancio ed i
risultati  dell'attivita'  di  controllo  sulla  finanza pubblica per
mettere  in  particolare  evidenza  i  costi sostenuti ed i risultati
conseguiti  per  ciascun  servizio, programma e progetto in relazione
agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.
  2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere
generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo
delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore
a  primo  dirigente  ed  e' coadiuvato da un ufficio di segreteria al
quale  e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo
dirigente.
  3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici
sono  nominati  con  decreto del Ministro del tesoro, su proposta del
ragioniere  generale  dello  Stato,  previo  parere  del consiglio di
amministrazione;  essi restano in carica per un periodo di tre anni e
possono essere confermati.
  4.  Il  consiglio dei consulenti economici puo' essere integrato da
membri  esterni,  in  numero  non superiore al 50 per cento di cui al
precedente  comma  2, aventi specifica competenza in materia, i quali
possono  essere  nominati  per  la  durata di un anno con decreto del
Ministro  del  tesoro,  su designazione del ragioniere generale dello
Stato.  Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da
corrispondere.
  5. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese
per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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