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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del
Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per
provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle
disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in
materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni
ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e
pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di
competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente
essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli
interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni
caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la
sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a
stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi
dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari
a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello
Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del
tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di
appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del
Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi',
in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei
dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei
medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha
nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica
all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al
personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato,
e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda,
anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi
sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione
della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia
di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed
altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate
con norme regolamentari.
Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge
ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali
del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per
definire le specifiche responsabilita' amministrative:
a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti
preposti agli uffici nonche' del personale che opera nella fase di
ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di
ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo
personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al
rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli
adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.