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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario,
introdotto con finalita' di sostegno al processo di ristrutturazione
in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna
bieticolo-saccarifera 1984-1985 e' autorizzata, per l'anno 1985, la
spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della
legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' sostituita dalla seguente:
"La Ribs S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare
al capitale di societa' ai sensi del precedente articolo 2, secondo
comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le
azioni o quote sociali nelle societa' partecipate vengono acquisite
dalla stessa Ribs S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci
si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo
di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma
precedente, le azioni o le quote sociali di cui la Ribs S.p.a. e'
titolare".