Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle
zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2)
dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto
comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e
di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti
in materia.
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine
perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata
comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli
interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni
culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro
sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale.
Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e'
rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita'
agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello
stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui
al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali "".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati
dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente
articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la
redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da
approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma,
il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di
cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1-ter. - 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali,
nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese
negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui e' vietata,
fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al
precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La
notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro
per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1-quater. - 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto
sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c),
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le
regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei
corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro
irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in
parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro
i successivi trenta giorni, apposito elenco.
2. Resta ferma la facolta' del Ministro per i beni culturali e
ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di
cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti
elenchi regionali.
Art. 1-quinquies. - Le aree e i beni individuati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984,
sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte
delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 1-sexies. - 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, si applicano altresi' quelle previste dall'articolo
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato".
AVVERTENZA
In considerazione del fatto che la presente legge ha
sostituito l'intero articolo 1 del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, non si procedera' alla redazione e
pubblicazione del testo coordinato di detto decreto-legge
con la legge di conversione.
NOTE
Note all'art. 1 del decreto:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, reca Attuazione della delega di cui all'art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il testo vigente dell'art. 82 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica, a seguito della modifica
introdotta dalla legge di conversione qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 82. (Beni ambientali). - Sono delegate alle regioni
le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze
naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla
loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il
potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per
le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicita';
e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici inerenti alle commissioni provinciali previste
dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre
1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle
bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o
modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo'
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendente mente dalla loro inclusione
negli elenchi.
(Seguono i comuni aggiunti dalla legge di
conversione)".
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca Norme sulla
protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
- Il regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, approva il
Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448, concerne l'Esecuzione della convenzione
relativa alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, reca limiti
inderogabili di densita' edilizia, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765.
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. Il
testo dell'art. 18 di detta legge e' il seguente:
"Art. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini
dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla
delimitazione dei centri edificati con deliberazione
adottata dal consiglio comunale.
In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il
comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del
procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o
meno nei centri edificati.
Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o
nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte
le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri
edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche
se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorre inutilmente il termine previsto al primo
comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri
edificati provvede la regione".
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca Protezione delle
bellezze naturali.
Il testo dell'art. 1, n. 2), di detta legge e' il
seguente:
"Sono soggette alla presente legge a causa del loro
notevole interesse pubblico:
(Omissis).
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati
dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
o storico, si distinguono per la loro non comune
bellezza;".
Il testo dell'art. 7 della medesima legge e' il seguente:
"Art. 7. - I proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto
nei pubblicati elenchi delle localita', non possono
distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e' protetto
dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori
che vogliano intraprendere alla competente regia
soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto
che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi
sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla
loro presentazione".
Note all'art. 1-bis del decreto:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 vedi
l'ultima nota all'art. 1.
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, reca Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (per l'argomento v. la
prima nota all'art. 1), e il seguente:
"Art. 4. (Competenze dello Stato). - Lo Stato, nelle
materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le
funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti,
nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento nei
limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 3
della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche
nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti
internazionali e con la Comunita' economica europea, alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Le regioni non possono svolgere all'estero attivita'
promozionali relative alle materie di loro competenza se
non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli
indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma
precedente.
Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del
Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione
previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Note all'art. 1-ter del decreto:
- Per il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.
- Per l'argomento della legge n. 1497/1939 v. la seconda
nota all'art. 1.
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, reca il
Regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione
delle bellezze naturali e panoramiche.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/1977 v. l'ultima nota all'art.
1-bis.
Note all'art. 1-quater del decreto:
- Per il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.
- Per l'argomento del regio decreto n. 1775/1933 v. la
terza nota all'art. 1.
Nota all'art. 1-quinquies del decreto:
Il decreto ministeriale 21 settembre 1984 reca
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori
costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei
torrenti, dei corsi di acqua, delle montagne, dei
ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve,
dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle
Universita' agrarie e delle zone gravate da usi civici.
Note all'art. 1-sexies del decreto:
- Per l'argomento della legge n. 1497/1939 v. la seconda
nota all'art. 1. Il primo comma dell'art. 15 di detta legge
stabilisce che "indipendentemente dalle sanzioni comminate
dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli
ordini di cui alla presente legge e' tenuto, secondo che,
il Ministero dell'educazione nazionale [ora Ministero per i
beni culturali e ambientali] ritenga piu' opportuno,
nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e
panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere
abusivamente eseguite o al pagamento di una indennita'
equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la commessa trasgressione".
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca Norme in materia
di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive. Il testo
dell'art. 20 della legge, come modificato dall'art. 3 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' il
seguente:
"Art. 20. (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste
dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni e integrazioni, in quanto
applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10
milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformita' o assenza della concessione o
di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30
milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 18.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformita' o in assenza della
concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente
sostituiscono quelle di cio' all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10".