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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo
1978.
NOTA
Nota all'art. 1:
La convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, e'
stata ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio
1961, n. 215 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
13 aprile 1961.