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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito
dal seguente:
"L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge
indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione
economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici,
nonche' alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi
sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica
economica e sociale e sui loro effetti. Tale attivita' e' svolta con
particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo
periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e
sociale del Governo.
L'ISPE inoltre cura:
1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche
indagini, ricerche e rilevazioni;
2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche
mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed
attuazione di particolari iniziative;
3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.
L'Istituto puo' essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da
parte dei due rami del Parlamento.
L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante
convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e
da enti e organizzazioni, anche internazionali.
L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, il quale, per il
perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al
presidente dell'Istituto".