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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino
in stato di particolare necessita'.
2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
comunicazione al Parlamento, puo' assegnare, a carico del Fondo di
cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore
dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la
Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere,
delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno
di pubblici uffici o di attivita' svolte a fini sociali, filantropici
e umanitari e che versino in stato di particolare necessita'.
3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato
alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere
superiore a lire cento milioni annui.
4. La concessione puo' essere revocata nell'ipotesi di condanna
penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai
pubblici uffici.
5. La concessione puo' altresi' essere revocata quando venga meno
lo stato di particolare necessita' di cui al primo comma.
6. L'assegno vitalizio non e' in alcun modo computabile nel calcolo
del reddito di coloro che ne usufruiscono, ne' ai fini fiscali,
previdenziali o assistenziali, ne' in alcun altro caso in cui il
reddito del soggetto assuma rilevanza.
7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al
primo comma e' fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere
dall'anno 1986 l'entita' del Fondo puo' essere rideterminata in sede
di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
NOTA
Nota all'art. 1, comma 7:
Il testo vigente dell'art. 19, comma 14, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 1985)", e' il seguente:
"Art. 19, comma 14. - Con effetto dal 1 gennaio 1986, le
disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione
dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del
bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La
quantificazione predetta e' disposta, su base triennale,
dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per
scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge
finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di
previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera,
per le disposizioni di legge di cui al comma precedente,
uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel
bilancio dello Stato per l'anno 1985".