Legge Ordinaria n. 440 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 23 agosto 1985 n. 198)
Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita'.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  il
Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri  che  versino
in stato di particolare necessita'. 
  2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
comunicazione al Parlamento, puo' assegnare, a carico  del  Fondo  di
cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a  favore
dei cittadini italiani, di chiara fama,  che  abbiano  illustrato  la
Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere,
delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e  nel  disimpegno
di pubblici uffici o di attivita' svolte a fini sociali, filantropici
e umanitari e che versino in stato di particolare necessita'. 
  3. L'importo dell'assegno straordinario  vitalizio  e'  commisurato
alle esigenze dell'interessato e  non  puo',  in  ogni  caso,  essere
superiore a lire cento milioni annui. 
  4. La concessione puo' essere  revocata  nell'ipotesi  di  condanna
penale,  divenuta  irrevocabile,  cui  consegua  l'interdizione   dai
pubblici uffici. 
  5. La concessione puo' altresi' essere revocata quando  venga  meno
lo stato di particolare necessita' di cui al primo comma. 
  6. L'assegno vitalizio non e' in alcun modo computabile nel calcolo
del reddito di coloro che  ne  usufruiscono,  ne'  ai  fini  fiscali,
previdenziali o assistenziali, ne' in alcun  altro  caso  in  cui  il
reddito del soggetto assuma rilevanza. 
  7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987  il  Fondo  di  cui  al
primo comma e' fissato nella misura di lire 500 milioni. A  decorrere
dall'anno 1986 l'entita' del Fondo puo' essere rideterminata in  sede
di legge  finanziaria,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
 
          NOTA

          Nota all'art. 1, comma 7:
            Il  testo  vigente dell'art. 19, comma 14, della legge 22
          dicembre  1984,  n.  887,  recante:  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (Legge finanziaria 1985)", e' il seguente:
            "Art.  19, comma 14. - Con effetto dal 1 gennaio 1986, le
          disposizioni  di  legge che rinviano per la quantificazione
          dello  stanziamento  annuo  alla  legge di approvazione del
          bilancio   dello  Stato  cessano  di  avere  efficacia.  La
          quantificazione  predetta  e'  disposta, su base triennale,
          dalla  legge  finanziaria,  con  aggiornamento  annuale per
          scorrimento.   Nelle  more  dell'approvazione  della  legge
          finanziaria   relativa   all'anno   1986,  il  bilancio  di
          previsione  dello Stato afferente lo stesso anno considera,
          per  le  disposizioni  di legge di cui al comma precedente,
          uno  stanziamento  non  superiore  a  quello  iscritto  nel
          bilancio dello Stato per l'anno 1985".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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