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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Potesta' delle regioni
In conformita' all'articolo 117, primo comma, della Costituzione,
le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato
nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le
specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni
l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo
dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e
tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di
accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata,
alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla
realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per
l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza
delegandole, normalmente, agli enti locali.