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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)
Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono
autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal
servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984,
secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli
seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti
indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti
in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni
straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e
senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8
agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita'
speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella
unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non
potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni
ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime,
ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati
sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di
conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei
contingenti indicati nell'allegata tabella A).
NOTE
Note all'art. 1, comma primo:
- La legge 12 agosto 1977, n. 675, concerne:
"Provvedimenti per coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore".
- La legge 8 agosto 1977, n. 501, converte in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,
concernente Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree
dei territori meridionali.
- La legge 27 luglio 1979, n. 301, converte in legge il
decreto-legge 26 maggio 1979 n. 159, concernente Norme in
materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori
delle aree del Mezzogiorno.
- La legge 5 novembre 1968, n. 1115, concerne:
"Estensione, in favore dei lavoratori degli interventi
della Cassa integrazione guadagni, della gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa
assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori
anziani licenziati".