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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono
modificate come dalle tabelle I e II allegate alla presente legge
limitatamente alle qualifiche ivi indicate.
2. I concorsi relativi ai posti portati in aumento ai sensi del
comma 1 sono banditi, con decreto del Ministro dell'interno, nel
quadriennio successivo alla entrata in vigore della presente legge,
in ragione di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300
posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.
3. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli
organici, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo'
disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi
successivamente al 10 gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
4. Il personale amministrativo assunto ai sensi dei commi
precedenti e' destinato alle strutture periferiche
dell'Amministrazione dell'interno per sopperire alle esigenze
funzionali delle stesse.
5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione
cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio
fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di
effettivo servizio, salvo che ricorrano eccezionali esigenze di
servizio ovvero le situazioni indicate nell'articolo 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi in prima
applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le dotazioni organiche delle prefetture
tenendo presente l'organizzazione interna degli uffici centrali
adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e'
valutato in annue lire 96 miliardi.
8. Alla spesa relativa agli anni 1986 e 1987, valutata,
rispettivamente, in lire 6 miliardi ed in lire 30 miliardi, si
provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilita'
risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale
1985-1987.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'articolo unico, comma 5:
Il testo dell'art. 55, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335/1982, recante
"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia" e il seguente:
"Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto
anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
prestigio della amministrazione o si sia determinata una
situazione oggettiva di rilevante pericolo per il
dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali
situazioni personali".
Nota all'articolo unico, comma 6:
Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 340/1982 (per l'argomento del decreto v.
nella nota dell'articolo unico, comma 1), e' il seguente:
"Art. 3. (Organizzazione interna degli uffici centrali).
Ferme restando le dotazioni organiche previste dal
presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici
con riferimento all'articolazione, delle minori
ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e
divisioni, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
L'organizzazione sara' determinata tenendo conto della
esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di
funzioni di pari livello una sostanziale parita'
qualitativa di attribuzioni di compiti e di
responsabilita', nonche' dell'esigenza di accorpare le
competenze concernenti materie e compiti omogenei.
Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma
precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici
centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni
di livello non dirigenziale".