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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di
tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n.
298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose
trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13,
n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle
tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere
superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna
delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo
perduto o avariato.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada".
Il titolo III ha per argomento: "Istituzione di un
sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su
strada".
Il testo dell'art. 13, n. 4), di detta legge e' il
seguente:
"I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo
sono i seguenti:
(Omissis).
4) avere stipulato contratto di assicurazione per la
responsabilita' civile dipendente dall'uso degli
autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i
massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che
comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in
altre disposizioni legislative in vigore".
Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1976, n. 32, e' stato approvato uno dei regolamenti di
esecuzione della legge n. 298/1974. L'art. 10 di tale
decreto da' esecuzione all'art. 13, comma primo, n. 4),
della legge, prescrivendo che "Ai fini dell'iscrizione
all'albo, i contratti di assicurazione previsti dall'art.
13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati
con i massimali indicati nei successivi commi. Per
l'assicurazione per la responsabilita' civile dipendente
dall'uso dei veicoli i massimali sono pari a quelli
obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore.
Per i danni alle cose da trasportare e' prescritto un
massimale unico, qualunque sia la natura e il valore delle
cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni
chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati
da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di
terzi".