Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16
giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426,
sono sostituiti dai seguenti:
"Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle
disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa
pari al 50 per cento dell'entita' del prelievo di corresponsabilita'
dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito
tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione
dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo.
La soprattassa e' ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia
stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza
del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa e'
dovuta in misura pari al doppio del prelievo.
Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in misura
inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si
applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o
non corrisposta".