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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Legge-quadro)
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano
norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia
e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai
capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme
della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.