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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono
presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno
1984 fino al 31 marzo 1985.
Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del
suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli
acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7
dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione
nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984.
2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente
comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e il versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.
3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in
legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16,
ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti:
"15 aprile".
4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio
1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per
l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota al comma 1:
- Il testo del decreto-legge n. 853/1984, coordinato con
la legge di conversione, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio
1985.
Nota al comma 3:
- Testo dell'art. 2, comma 16, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 853/1984, come modificato dalla presente
legge:
"16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui
ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime
ordinario, indistintamente per tutte le attivita'
esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi
indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto
anche per la determinazione del reddito d'impresa e di
lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle
imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle
imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che
esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono
esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa
alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre
1985, per i contribuenti che optano per la contabilita'
ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta
giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti
al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il
15 aprile dello stesso anno".