Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2659 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione
di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri
immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio
originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero
di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle
stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione
resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa'
semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano
secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del
medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha
pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il
titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella
nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento
in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata
o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e'
scaduto".