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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui all'articolo 15, nono comma, della legge 12
agosto 1982, n. 531, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, a
stralcio della relazione generale di cui all'articolo 15 predetto,
riferiranno al Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze
dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero
del tesoro dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e per le quali
siano state riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in
essere. Nei confronti delle societa' predette continua ad applicarsi
il disposto dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto
1982, n. 531.
Dal 1 gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e le ferrovie metropolitane cessera' comunque di intervenire ai sensi
del citato articolo 15, sesto comma, nei confronti delle societa'
concessionarie per le quali siano state riscontrate insufficienti
coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze
relative a prestiti garantiti dallo Stato con istituti di credito
esteri.
Per il triennio 1985-87, in caso di mancata applicazione, anche
parziale, delle tariffe di equilibrio inserite dalle societa'
concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio
1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, gia' esaminati
favorevolmente dall'ANAS, il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del
tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente
dell'ANAS, e' abilitato ad intervenire per il pagamento di rate di
mutui rimaste insolute a seguito del minor introito conseguente al
ridotto livello tariffario applicato. Gli interventi a tale titolo
effettuati dal Fondo, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in
formazione ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12
agosto 1982, n. 531, integrate, ove necessario, da quelle indicate
nel successivo articolo 7, secondo comma, non costituiscono debito
delle societa' interessate da rimborsare allo Stato ai sensi del
quarto comma del predetto articolo 15, ne' costituiscono fiscalmente
componenti positive del reddito.
Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ed il
Ministro del tesoro presentano annualmente entro il 31 dicembre al
Parlamento una relazione sull'operativita' del Fondo, sulle politiche
tariffarie e sugli investimenti autostradali.
NOTE
Nota al titolo:
La legge n. 531/1982 concerne il piano decennale per la
viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto
del settore autostradale. Il penultimo comma dell'art. 15
di tale legge stabilisce quanto segue:
"In vista dell'emanazione, della legge di riordino del
settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici -
Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro
presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e
sulla situazione economica e finanziaria del settore
autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune
societa' concessionarie tra quelle indicate all'articolo 5
del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n.
544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere,
forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
delle relative concessioni ad una o piu' societa' di
gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il
loro accorpamento con societa' concessionarie gia'
operanti".
Note agli articoli 1 e 2:
- Il testo dell'art. 5, primo comma, del D.L. n.
414/1981, non modificato dalla legge di conversione n.
544/1981, e' il seguente:
"Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le
ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n.
382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei
concessionari, e' abilitato ad intervenire nel pagamento
delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse
in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle
societa' autostradali:
Autostrada del Brennero;
Autocamionale della Cisa;
Autostrada dei Fiori;
Autostrade valdostane;
Autostrada ligure-toscana;
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
Autostrade centro-padane;
Autostrada della Valdastico;
Tangenziale di Napoli;
Societa' per il traforo autostradale del Frejus,
nonche' dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania,
per la parte non pagata dai concessionari predetti".
- Il testo del sesto comma dell'art. 15 della legge n.
531/1982 e' il seguente:
"I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale
eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a
quelle previste in convenzione, nonche' dai sovraprezzi di
cui al comma precedente, devono essere versati sul conto
corrente infruttifero denominato conto speciale per il
ripianamento degli squilibri economici degli enti
autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e
successive modificazioni e integrazioni, fino alla
copertura degli interventi di cui al primo comma, e,
successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita'
the saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del
tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il
pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse
dalle societa' concessionarie autostradali di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute".