Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono
aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
"La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma
precedente, e' determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero
detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro
cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30
giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di
assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al
consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50
per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno
1975".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del D.L. n. 225/1974 (Norme per
l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n.
1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione
umana), cosi' come integrato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Tutti coloro che, alle ore zero del 1 luglio 1974,
detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero
greggio e sciroppi di zucchero e fossero destinatari dei
prodotti stessi in corso di trasporto per quantita'
superiori a 500 kg debbono versare gli importi riferiti a
100 kg netti di cui all'allegata tabella.
La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui
al comma precedente, e' determinata con esclusione delle
scorie di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di
zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura
pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero
nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a
carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta
di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo
del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50
per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio
1974-30 giugno 1975.
La tabella allegata al decreto-legge, a cui si fa
riferimento nel primo comma dell'articolo trascritto, e' la
seguente:
TABELLA
=====================================================================
Zucchero greggio
Sciroppi di
Zucchero bianco
(1)
zucchero (2)
=====================================================================
Prodotto
nazionale:
---------------------------------------------------------------------
a) per il quale
al 30 giugno 1974
non era stato
pagato il
sovrapprezzo CIP
6.917,75
6364,33
69,17
---------------------------------------------------------------------
b) altro
9.172,75
8.438,93
91,72
---------------------------------------------------------------------
Prodotto di
importazione (3)
9.172,75
8.438,93
91,72
(1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi
devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme
CEE.
(2) Gli importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile
contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto
effettivo calcolato secondo le norme CEE.
(3) L'importo e' ridotto di un ammontare corrispondente alla
riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche,
nonche', per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di
aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto
regolamento comunitario.