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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con
l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato
della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire
100 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli
indennizzi.
NOTE
Nota all'art. 1:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale".
- Il testo vigente del quinto comma dell'art. 13 e' il
seguente:
"In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma
del presente articolo, da destinare al pagamento degli
indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che
diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3
della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento
dell'ammontare del fondo di dotazione".