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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel
tosto modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n.
576, e' sostituito dal seguente:
"Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare
regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di
prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di
obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le
imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo
di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo
giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3".