Legge Ordinaria n. 592 del 25/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 4 novembre 1985 n. 259)
Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito
in  legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel
tosto  modificato  dall'articolo  18  della legge 2 dicembre 1975, n.
576, e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  gli  uffici  finanziari  non siano in grado di funzionare
regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di
prescrizione   e  di  decadenza  nonche'  quelli  di  adempimento  di
obbligazioni  e  di  formalita'  previsti  dalle norme riguardanti le
imposte  e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo
di  mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo
giorno  successivo  alla  data in cui viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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