Legge Ordinaria n. 595 del 23/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 5 novembre 1985 n. 260)
Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali

  1.  I  primi quattro commi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  modificati  dall'articolo  20  del  decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
  "Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle
attivita'   istituzionali   del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
stabilite  con  il  piano  sanitario  nazionale  in  conformita' agli
obiettivi  della  programmazione  socio-economica  nazionale e tenuta
presente   l'esigenza  di  superare  le  condizioni  di  arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
  Il  piano  sanitario  nazionale  viene  predisposto  dal Governo su
proposta  del  Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
  Il   piano   sanitario  nazionale  e'  sottoposto  dal  Governo  al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
  Contestualmente   alla   trasmissione   da  parte  del  Governo  al
Parlamento  del  piano  sanitario  nazionale,  il Governo presenta al
Parlamento  il  disegno  di  legge  contenente  sia  le  disposizioni
precettive  ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale,
sia  le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale,  rapportate  alla  durata  del piano stesso, con specifica
indicazione  degli  importi da assegnare al fondo sanitario nazionale
ai  sensi  dell'articolo  51  della  presente  legge e dei criteri di
ripartizione alle regioni.
  Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale,  le  norme  precettive  di  applicazione  e  le  norme  di
finanziamento pluriennale.
  Il  Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale, il cui parere si intende
positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
  Il  piano  sanitario  nazionale ha di norma durata triennale e puo'
essere  modificato  nel  corso  del  triennio  con  il rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo.
  Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie  pluriennali  di  cui  al  precedente  quinto  comma sono
approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo
anno  di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
  Le  regioni  predispongono  e  approvano  i  propri  piani sanitari
regionali entro il successivo mese di novembre".
  2.  E'  abrogata  la  lettera  b) del quinto comma dell'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Nel  primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n.  833,  le parole: "con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  legge di cui al
successivo articolo 53".
  4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il
periodo  successivo  a  quello  del  piano  in  vigore, conservano la
propria  validita'  l'ultimo  piano  approvato  dal  Parlamento  e le
relative  disposizioni  precettive.  Il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  resta, parimenti, confermato nella misura della
ultima annualita' del triennio precedente.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
            Il   testo   dell'art.   53   della   legge  n.  833/1978
          (Istituzione   del   servizio  sanitario  nazionale),  gia'
          modificato  dall'art.  20  del D.L. n. 463/1983 convertito,
          con modificazioni, nella legge n. 638/1983 come modificato,
          da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
            Art.  53 (Piano sanitario nazionale). - Le linee generali
          di  indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita'
          istituzionali   del   servizio   sanitario  nazionale  sono
          stabilite  con  il piano sanitario nazionale in conformita'
          agli   obiettivi   della   programmazione   socio-economica
          nazionale  e  tenuta  presente  l'esigenza  di  superare le
          condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel
          Paese, particolarmente nelle Regioni meridionali.
            Il   piano  sanitario  nazionale  viene  predisposto  dal
          Governo  su proposta del Ministro della sanita', sentito il
          Consiglio sanitario nazionale.
            Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al
          Parlamento  ai  fini  della  stia approvazione con atto non
          legislativo.
            Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al
          Parlamento   del  piano  sanitario  nazionale,  il  Governo
          presenta  al  Parlamento il disegno di legge contenente sia
          le  disposizioni  precettive  ai fini dell'applicazione del
          piano   sanitario   nazionale,   sia   le   norme   per  il
          finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale,
          rapportate  alla  durata  del  piano  stesso, con specifica
          indicazione  degli  importi da assegnare al fondo sanitario
          nazionale  ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e
          dei criteri di ripartizione alle regioni.
            Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano
          sanitario  nazionale, le norme precettive di applicazione e
          le norme di finanziamento pluriennale.
            Il  Governo  adotta  i  conseguenti  atti  di indirizzo e
          coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il
          Cui  Parere  si  intende  positivo  se  non  espresso entro
          sessanta giorni dalla richiesta.
            Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale
          e  puo'  essere  modificato  nel  corso del triennio con il
          rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
            Il  piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive
          e  le  norme  finanziarie  pluriennali di cui al precedente
          quinto  comma  sono  approvati  e  trasmessi dal Governo al
          Parlamento  nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano
          precedente,  in  tempo utile per consentirne l'approvazione
          entro il 1 settembre dell'anno stesso.
            Le  regioni  predispongono  e  approvano  i  propri piani
          sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.
            Il  piano  sanitario  nazionale stabilisce per il periodo
          della sua durata:
              a)   gli  obiettivi  da  realizzare  nel  triennio  con
          riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
              b) lettera abrogata;
              c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per
          la  ripartizione  del  fondo  sanitario  nazionale  tra  le
          regioni,  al  fine  di  realizzare  in  tutto il territorio
          nazionale  un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche
          attraverso  una  destinazione  delle  risorse  per  settori
          fondamentali  di  intervento,  con limiti differenziati per
          gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo
          in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai
          posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi.
            Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi
          siano  destinati  alle  regioni nelle quali la dotazione di
          posti  letto  e  gli  altri  presidi  e strutture sanitarie
          risulti  inferiore  agli  indici normali indicati dal piano
          stesso.  Ai  fini  della  valutazione  della  priorita'  di
          investimento    il    piano   tiene   conto   anche   delle
          disponibilita',   nelle  varie  regioni,  di  posti  letto,
          presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate.
          Il   piano   prevede   inoltre   la   sospensione  di  ogni
          investimento  (se  non per completamenti e ristrutturazioni
          dimostrate  assolutamente  urgenti ed indispensabili) nelle
          regioni  la cui dotazione di posti letto e di altri presidi
          e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
            d)  gli  indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni
          nella  ripartizione dello quota regionale ad esse assegnata
          fra le unita' sanitarie locali;
            e)  i  criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la
          legislazione  regionale  per  la organizzazione dei servizi
          fondamentali  previsti  dalla  presente  legge  e  per  gli
          organici   del  personale  addetto  al  servizio  sanitario
          nazionale;
            f)  le  norme  generali  di  erogazione delle prestazioni
          sanitarie  nonche'  le  fasi  o le modalita' della graduale
          unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento,
          salvo   provvedimenti  di  fiscalizzazione  dei  contributi
          assicurativi;
            g)  gli  indirizzi  ai  quali  devono  riferirsi  i piani
          regionali  di cui al successivo articolo 55, ai fini di una
          coordinata  e uniforme realizzazione dagli obiettivi di cui
          alla precedente lettera a);
            h)  gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e
          all'aggiornamento   del   personale   addetto  al  servizio
          sanitario   nazionale,  con  particolare  riferimento  alle
          funzioni  tecnico-professionali, organizzative e gestionali
          e alle necessita' quantitative dello stesso;
            i)  le  procedure e le modalita' per verifiche periodiche
          dello stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a
          perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
            l)   le   esigenze  prioritarie  del  servizio  sanitario
          nazionale  in  ordine  alla  ricerca  biomedica  e ad altri
          settori attinenti alla tutela della salute.
            Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della
          sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone
          particolarmente   competenti   in   materia   economica   e
          sanitaria,  per  la  formulazione  delle  analisi tecniche,
          economiche  e sanitarie necessarie alla predisposizione del
          piano sanitario nazionale.
            La remunerazione delle persone di cui al comma precedente
          e' stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il
          Ministro   del  tesoro,  con  il  decreto  di  conferimento
          dell'incarico.  Agli oneri finanziari relativi si fa fronte
          con   apposito   capitolo  da  istituirsi  nello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero della sanita'.

          Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo  dell'art.  51  della  legge  n. 833/1978, gia'
          modificato  dall'art.  6 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
          come  modificato,  da  ultimo,  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.    51   (Finanziamento   del   servizio   sanitario
          nazionale).  -  Il  fondo  sanitario nazionale destinato al
          finanziamento   del   servizio   sanitario   nazionale   e'
          annualmente  determinato  con la legge di cui al successivo
          articolo   53.   Gli   importi  relativi  devono  risultare
          stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della
          parte  in  conto  capitale  da iscriversi, rispettivamente,
          negli  stati  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  e del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica.
            Le  somme  stanziate a norma del precedente comma vengono
          ripartite  con  delibera del Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica  (CIPE) tra tutte le regioni,
          com.
            prese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro
          della  sanita',  sentito  il Consiglio sanitario nazionale,
          tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari
          nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards
          distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa
          in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a
          garantire  i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con
          le  modalita'  di  cui  al secondo comma dell'articolo 3 in
          modo  uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando
          progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni
          tra  le  regioni.  Per la ripartizione della spesa in conto
          capitale  si  applica  quanto disposto dall'articolo 43 del
          testo  unico  delle  leggi  sul  Mezzogiorno  approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.
          1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971,
          n. 853.
            All'inizio  di  ciascun trimestre, il Ministro del tesoro
          ed   il   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,   ciascuno  per  la  parte  di  sua  competenza,
          trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
          del presente articolo.
            In  caso  di  mancato o ritardato invio ai Ministri della
          sanita'  e  del tesoro, da parte della regione, dei dati di
          cui  al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di
          cui  al precedente comma vengono trasferite alla regione in
          misura  uguale  alle  corrispondenti  quote  dell'esercizio
          precedente.
            Le   regioni,   sulla   base  di  parametri  numerici  da
          determinarsi,  sentiti  i  comuni,  con  legge regionale ed
          intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
          provvedono  a  ripartire  tra le unita' sanitarie locali la
          quota  loro  assegnata  per  il  finanziamento  delle spese
          correnti,  riservandone  un'aliquota non superiore al 5 per
          cento  per  interventi  imprevisti.  Tali  parametri devono
          garantire  gradualmente  livelli  di  prestazioni  uniformi
          nell'intero  territorio  regionale.  Per  il  riparto della
          quota  loro  assegnata  per il finanziamento delle spese in
          conto  capitale,  le  regioni  provvedono  sulla base delle
          indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
            Con   provvedimento   regionale,  all'inizio  di  ciascun
          trimestre,  e'  trasferita  alle  unita'  sanitarie locali,
          tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18,
          la  quota  ad  essi  spettante  secondo  il piano sanitario
          regionale.
            Gli  amministratori  e  i  responsabili  dell'ufficio  di
          direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
          solido  delle  spese  disposte  od autorizzate in eccedenza
          alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non
          siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
          da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
          dagli  organi  sanitari della regione e finanziabili con la
          riserva di cui al quarto comma".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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