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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente
indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti
per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte
di persone giuridiche e di imprese, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,", sono aggiunte le seguenti: "e
delle altre obbligazioni esenti";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli
interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come
pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica,
sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza
tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi
non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
AVVERTENZA
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
NOTE:
(1) Testo dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598:
"Art. 2. (Soggetti passivi). - Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione che hanno
nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa
o l'oggetto principale dell'attivita';
b) gli altri enti pubblici e privati aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede
legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i
consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre
organizzazioni senza personalita' giuridica non
appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle
quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo
unitario e autonomo ed escluse le societa' e associazioni
indicate nello art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in
partecipazione".
(2) Testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
"Art. 31. Interesse delle obbligazioni pubbliche. -
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio".
(3) Testo del primo comma dell'art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
sostituito dall'art. 28 della legge 2 dicembre 1975, n.
576:
"Art. 58. (Interessi passivi). - Gli interessi passivi,
salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le
sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di
esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta. Ai fini del rapporto i proventi
immobiliari di cui al secondo comma dell'art. 52 si
computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da
cessioni di titoli e di valute estere si computano per la
sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto
delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63
si computano nei limiti degli incrementi formati nel
periodo di imposta".
(4) Testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto
1982, n. 516 (le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi):
"Art. 4. - [1] E' punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di
lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito
rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito
rimborso a terzi:
1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta
o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed
agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o
utilizza documenti contraffatti o alterati;
2) distrugge od occulta in tutto o in parte le
scritture contabili o i documenti, di cui e' obbligatoria
la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione
del volume di affari o dei redditi;
3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura
contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia
prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei
redditi;
4) negli elenchi nominativi allegati alla
dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale
presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi
immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne
risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si
riferiscono;
5) emette o utilizza fatture o altri documenti per
operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti
l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore
aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette
o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione
di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti
impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha
corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla
fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo, delle
ritenute, diverso da quelle effettivamente corrisposte e
chi fa uso di essi;
7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o
di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la
dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o
rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti
positivi o simulando componenti negativi del reddito tali
da alterare in misura rilevante il risultato della
dichiarazione.
[2] Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e
6) sono di lieve entita' si applica la pena della
reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque
milioni".