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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' aggiunto il
seguente alinea:
"f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti
in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane
dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna".
NOTE
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 204/1951, come
risultante a seguito della modifica apportata dalla legge
qui pubblicata, i il seguente:
"In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12
giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al
Commissario generale provvedere al censimento, alla
raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva
sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in
conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano
che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946,
purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di
liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la
morte fu dovuta al servizio di guerra;
b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia
o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in
conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre
1943;
d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943
quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di
guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
f) dei militari, dei militarizzati e dei civili
italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle
ex colonie italiana dell'Africa, del Dodecaneso e nella
guerra di Spagna".