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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto
e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle
ricerche, puo' essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del
Consiglio nazionale delle ricerche.
In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono
ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi
ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di
cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il
trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previste per il
personale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia
presentato domanda di trasferimento e' restituito all'amministrazione
di provenienza.
Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in
godimento se piu' favorevole, salvo il riassorbimento in base alla
successiva progressione economica.
NOTE
Nota al terzo comma dell'art. 1:
- Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 509/1979 e' il seguente:
"Art. 58 - Disposizioni per il personale degli enti
confermati ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975,
n. 70. - Gli enti inclusi nella tabella allegata alla legge
20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dell'art. 3 della legge
stessa in sede di adozione o modifica del regolamento
organico ai sensi dell'art. 25 della suddetta legge,
prevederanno norme per l'inquadramento del personale nei
nuovi ruoli e qualifiche nonche' per l'attribuzione delle
classi di stipendio, secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni transitorie di cui agli articoli 35, 36, 38,
39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, e in base ad apposite tabelle di
equiparazione con le categorie e le qualifiche dei
preesistenti ordinamenti, conformi a quelle relative agli
enti con analogo ordinamento del personale contenute negli
allegati 6 e 7 al citato decreto.
L'inquadramento ha decorrenza agli effetti economici
dalla data del decreto di conferma dell'ente.
Al personale operaio la classe di stipendio, ove non
ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 38,
comma settimo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' attribuita in base
all'anzianita' di servizio, secondo le norme di cui
all'art. 39 del decreto medesimo.
Le misure del trattamento di missione e di trasferimento,
dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro
straordinario nonche' i limiti previsti dall'art. 8, comma
quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e la disposizione
di cui al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la
durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla
data di entrata in vigore del decreto di approvazione del
presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo
giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per
l'attuazione.
Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai
preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla data del
decreto di conferma e fino al 29 dicembre 1978, il
trattamento economico previsto per il personale di ruolo
con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica
ricoperta dagli interessati. La progressione dello
stipendio dei dipendenti nel predetto periodo si articola
negli aumenti biennali e nelle prime due classi di
stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di
ruolo, valutandosi l'anzianita' di servizio, ai fini
dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura
dell'80%. L'anzianita' eccedente quella richiesta per
l'attribuzione della classe di stipendio a norma del
presente comma si considera come anzianita' maturata nella
classe stessa ai fini del conseguimento degli aumenti
biennali di stipendio.
In caso di inquadramento in ruolo nello stesso periodo
trovano applicazione nei confronti dei dipendenti stessi le
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi
del presente articolo, comprensivo delle quote di aggiunta
di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, dovesse
risultare alla data del 29 dicembre 1978 complessivamente
inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal
computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
anche se forfettizzati, le indennita' di trasferta, le
quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni
altro emolumento avente carattere di aleatorieta' -
l'eccedenza e' computata come assegno personale ai fini
dell'art. 40 del presente accordo.
Per gli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli
organici o che risultino comunque privi di regolamento
organico il trattamento economico spettante al personale
con decorrenza dalla data del decreto di conferma sara'
stabilito in base ad apposite tabelle di equiparazione con
le modalita' di cui al primo comma avendo riguardo alle
tabelle contenute nell'allegato 8 al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Gli eventuali problemi che dovessero insorgere per
l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi
saranno definiti da ciascun ente sentita la commissione
prevista dall'art. 2 del presente accordo.
Al personale dipendente dall'Istituto italiano di
idrobiologia e dagli istituti talassografici di Messina,
Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio nazionale delle
ricerche, rispettivamente mediante il decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 430 e il
decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n.
439, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
Le norme relative all'inquadramento del personale di cui
al presente accordo si applicano nei confronti del
personale statale, in servizio presso gli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria e presso gli istituti
talassografici incorporati nel Consiglio nazionale delle
ricerche, per il quale venga disposto il trasferimento alle
dirette dipendenze dei suddetti enti, compatibilmente con
le disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso".