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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in
materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio
1977.