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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto
di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per
la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972,
firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.