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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli
allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da
macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.