Legge Ordinaria n. 655 del 22/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 novembre 1985 n. 275)
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo
1958,  n.  195,  modificato  dall'articolo  3 della legge 22 dicembre
1975,  n.  695,  nonche'  dagli  articoli  15,  16 e 17 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
  "I  componenti  che  i  magistrati  eleggono sono scelti: due tra i
magistrati  di  cassazione  con effettivo esercizio delle funzioni di
legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito
e  dieci  indipendentemente  dalla  categoria di appartenenza e dalle
funzioni esercitate.
  Non   sono  eleggibili  i  magistrati  che  nel  corso  dell'ultimo
quadriennio  siano  stati  addetti  all'ufficio  studi  del Consiglio
superiore della magistratura".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  23  della  legge n. 195/1958 (Norme
          sulla   costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio
          superiore   della   magistratura),  come  risultante  dalle
          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il
          seguente:
            Art.   23   (Componenti   eletti  dai  magistrati).  -  I
          componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i
          magistrati  di  cassazione  con  effettivo  esercizio delle
          funzioni   di  legittimita',  otto  tra  i  magistrati  che
          esercitano  funzioni  di  merito  e dieci indipendentemente
          dalla   categoria   di   appartenenza   e   dalle  funzioni
          esercitate.
            Non   sono   eleggibili   1   magistrati  che  nel  corso
          dell'ultimo  quadriennio  siano  stati  addetti all'ufficio
          studi del Consiglio superiore della magistratura.
            Alla   elezione  di  tutti  i  magistrati  componenti  il
          Consiglio  superiore  partecipano  tutti i magistrati senza
          distinzione  di  categoria,  con  voto personale, segreto e
          diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui
          siano   state  conferite  le  funzioni  giurisdizionali  ed
          abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
            Non  sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati
          sospesi dalle funzioni.
            Non  sono  eleggibili al Consiglio superiore i magistrati
          che  al  momento  della  convocazione  delle  elezioni  non
          esercitino funzioni giudiziarie.
            Non  sono  eleggibili i magistrati che prestino o abbiano
          prestato  servizio quali segretari del Consiglio per la cui
          rinnovazione vengono convocate le elezioni.
            Non  sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale
          che  non  abbiano  compiuto  almeno  tre anni di anzianita'
          dalla nomina".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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