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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo
1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre
1975, n. 695, nonche' dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i
magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di
legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito
e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle
funzioni esercitate.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo
quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio
superiore della magistratura".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 23 della legge n. 195/1958 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura), come risultante dalle
modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - I
componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i
magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che
esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente
dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni
esercitate.
Non sono eleggibili 1 magistrati che nel corso
dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio
studi del Consiglio superiore della magistratura.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il
Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza
distinzione di categoria, con voto personale, segreto e
diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui
siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed
abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati
sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati
che al momento della convocazione delle elezioni non
esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano
prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui
rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale
che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita'
dalla nomina".