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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi
urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19
luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di
alcuni centri abitati, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alle imprese distrutte o danneggiate dall'evento
calamitoso del 19 luglio 1985 non si applicano, per l'anno 1985, le
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni; dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 23
dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23
febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni; nonche'
dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenuti
successivamente alla data del 19 luglio 1985 agli obblighi di
liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai
suddetti obblighi. I soggetti medesimi devono comunque comprendere
nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1985 le eventuali
operazioni effettuate dal 19 luglio 1985, in relazione alle quali gli
adempimenti previsti agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
prorogati al 31 dicembre 1985.
3. Gli edifici ricostruiti ai sensi e con le provvidenze del
presente decreto-legge godranno degli stessi benefici fiscali dei
quali usufruivano quelli distrutti a causa della catastrofe del 19
luglio 1985.
4. I termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico delle imprese distrutte o gravemente
danneggiate dall'evento del 19 luglio 1985, per i periodi di paga in
scadenza dal 1 luglio 1985 al 31 dicembre 1985, sono prorogati di sei
mesi.
5. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla
ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attivita'
economiche distrutte dall'evento del 19 luglio 1985 nel comune di
Tesero sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e
catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle
tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della
legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla
tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle
cambiali e sui titoli di credito.
6. Per conseguire le agevolazioni tributarie e contributive
previste dal presente decreto-legge deve essere prodotta
dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione
comunale, che ne attesti il titolo. Dette agevolazioni non comportano
per i beneficiari ne' il pagamento di interessi ne' altri oneri".
All'articolo 5, le parole: "nella localita' Stava nel comune di
Tesero" sono sostituite dalle seguenti: "nella localita' di Stava ed
in via Molini nel comune di Tesero".
All'articolo 8:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I
Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste
provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli
interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la
salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti
franosi:";
al comma 2, dopo il punto 3) e' aggiunto il seguente:
"3-bis) frana in localita' Presura in comune di Impruneta
(Firenze)".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente
articolo 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione,
direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, e' autorizzata
per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire
56 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi,
10 miliardi e 4 miliardi, rispettivamente per le finalita' di cui ai
punti 1), 2), 3) e 3-bis) del comma 2 del precedente articolo 8. La
predetta somma di lire 56 miliardi e' iscritta, quanto a lire 51
miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. La quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene
determinata in lire 15 miliardi, di cui lire 13.800 milioni da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. La quota relativa all'anno 1988 e'
determinata in lire 6 miliardi, da iscrivere quanto a lire 5.300
milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
quanto a lire 700 milioni nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. Al fine di provvedere con urgenza alla
ricognizione su tutto il territorio nazionale degli invasi e dighe di
ritenuta, in esercizio o in corso di esecuzione, comunque destinati
all'accumulo delle acque, a completamento di quelli gia' classificati
ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, il Ministero dei lavori
pubblici, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile e' autorizzato ad effettuare il rilevamento,
l'elaborazione e la pubblicazione dei dati mediante affidamento in
concessione a ditte specializzate con il sistema della trattativa
privata.
2. La relativa spesa valutabile in 4.500 milioni di lire e' a
carico del fondo per la protezione civile e sara' accreditata al
Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui al comma 2
dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni.
nella legge 24 luglio 1984, n. 363".
All'articolo 11:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'applicazione del presente
decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 19861988, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986,
all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Difesa
del suolo"";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di
un piano di riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministero della agricoltura e delle foreste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per il
coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
AVVERTENZA
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 27 novembre 1985.