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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione
dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome,
approvati con la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono introdotte, per
l'anno finanziario 1985, le variazioni di cui alle annesse tabelle.