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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'unita' sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono
ubicati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica,
la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, e' autorizzata ad
istituire o a mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali,
strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti
degli organi medesimi, nonche' a coloro che svolgono la loro
attivita' nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni.
Ai fini delle prestazioni sanitarie fruibili in forma diretta ed
indiretta tramite il Servizio sanitario nazionale, i soggetti
indicati nel comma precedente sono equiparati ai cittadini residenti
nel territorio dell'unita' sanitaria locale ove sono situate le sedi
della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati e della Corte costituzionale.
Con apposite convenzioni da stipularsi tra la regione Lazio e
ciascuno dei quattro suddetti organi costituzionali saranno regolati
gli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dall'attuazione di
quanto disposto nei commi precedenti. Tali convenzioni terranno conto
delle strutture sanitarie funzionanti presso i suddetti organi
costituzionali nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi
ultimi per quanto attiene al funzionamento ed all'organizzazione
delle strutture stesse, nonche' al personale ivi operante.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI