Legge Ordinaria n. 689 del 26/11/1985 (Pubblicata nella G. U del 3 dicembre 1985 n. 284)
Modifiche al codice penale militare di pace.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 186 del codice penale militare di pace e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  186 - (Insubordinazione con violenza). - Il militare che usa
violenza  contro un superiore e' punito con la reclusione militare da
uno a tre anni.
  Se  la  violenza  consiste  nell'omicidio  volontario,  consumato o
tentato,  nell'omicidio  preterintenzionale  ovvero  in  una  lesione
personale  grave  o  gravissima,  si applicano le corrispondenti pene
stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere
aumentata".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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