Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dello articolo 30
della legge 28 luglio 1984, n. 398 (a), e' prorogato, limitatamente
alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma (b), 3 (c), 7 (d) e
29 (e) della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli
imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e
dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975,
n. 685 (f), nonche' di delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo
o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreche'
non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del
compimento del diciottesimo anno di eta'.
Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati
prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma,
la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in deroga a quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura
penale (g).
NOTE
Note all'art. 1:
(a) Il testo dell'art. 30 della legge n. 398/1984, e' il
seguente:
"Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono gia' stati emessi
provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a
tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le
disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29
si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge
stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data
continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in
vigore.
Successivamente, nei casi previsti dal primo comma
l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare
opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata
della custodia cautelare non puo' comunque superare quella
massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in
vigore della presente legge".
(b) L'art. 2 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art.
271 c.p.p. (decorrenza della custodia cautelare), il cui
ultimo comma e' il seguente:
"I termini di custodia cautelare, ai soli effetti
dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in
cui l'imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione
di pena o internato per misura di sicurezza".
(c) L'art. 3 della legge n. 398/1984 ha sostituito l'art.
272 c.p.p. (durata della custodia cautelare).
(d) Il testo dell'art. 7 della legge n. 398/1984 e' il
seguente:
"I termini previsti dall'articolo 272 del codice di
procedura penale, come modificati dalla presente legge,
possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase
istruttoria, dal tribunale competente ai sensi
dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su
istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai
delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice
penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'istanza del giudice istruttore e' comunicata al
pubblico ministero e all'imputato".
(e) Il testo dell'art. 29 della legge n. 398/1984 e' il
seguente:
"L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, e' abrogato".
(f) Il testo dell'art. 75, primo e terzo comma, della
legge n. 685/1975, sugli stupefacenti (tenuto conto
dell'aumento delle pene pecuniarie disposto dall'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689), e' il seguente:
"Art. 75 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73,
coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o
finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa
da lire 100 milioni a lire 400 milioni" (primo comma).
"La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (terzo
comma).
(g) Il testo del secondo comma dell'art. 277 c.p.p.
(facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria),
come risultante a seguito della sostituzione della lettera
b) operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"La liberta' provvisoria, tuttavia, non puo' essere
concessa a chi e' imputato:
a) di un delitto per cui e' prevista la pena
dell'ergastolo;
b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis,
primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo,
secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo
75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n.
685;
c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628,
terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
sempre che, quando la violenza o minaccia e' commessa con
armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione
dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e
secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110".