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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere
concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti.
Per i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5, 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1979, n. 91, e quelle per i progetti di investimento di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in
materia di vincoli occupazionali, sono abrogate.
La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le
quali non e' stato emesso il decreto di concessione alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n.
1258.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
Il D.P.R. n. 902/1976, concerne la disciplina del credito
agevolato al settore industriale. Il testo degli articoli
5, 6 e 8, inseriti sotto il titolo II (Disposizioni per il
centro-nord), e' il seguente:
"Art. 5. (Agevolazioni nelle aree insufficientemente
sviluppate dell'Italia centrale). - Alle imprese con
capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che
realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di
ammodernamenti per un investimento globale non superiore a
5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate
delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal
CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso
d'interesse per la concessione del credito agevolato e'
fissato nella misura del 40 per cento del tasso di
riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese;
la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60 per
cento dell'investimento globale comprendente gli
investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento
di detti investimenti, le scorte di materie prime e
semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata
in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di
preammortamento non superiori a tre anni".
"Art. 6. (Agevolazioni per le aree insufficientemente
sviluppate dell'Italia settentrionale). - Alle imprese con
capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che
realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di
ammodernamenti per un investimento globale non superiore a
3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate
del centro-nord non comprese nel precedente articolo,
indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto,
il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai
sensi del presente decreto, e' fissato nella misura del 60
per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni
onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento
agevolato e' pari al 60 per cento del tasso di riferimento
comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del
finanziamento agevolato e' pari al 60 per cento
dell'investimento globale, comprendente gli investimenti
fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti
investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate
adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e
delle attivita' dell'impresa.
La durata del finanziamento agevolato e' fissata in dieci
anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di
preammortamento non superiore a tre anni".
"Art. 8. (Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia
centrosettentrionale). - Alle imprese con capitale
investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino
progetti di ammodernamento che comportino investimenti
globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti
aree del centro-nord che non risultino insufficientemente
sviluppate, il tasso di interesse e' fissato nella misura
del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di
ogni onere accessorio e spesa.
La misura del finanziamento agevolato e' pari al 50 per
cento dell'investimento globale comprendente gli
investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento
di detti investimenti, le scorte di materie prime e
semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata
in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di
preammortamento non superiori a tre anni".
Va tenuto presente che l'art. 3, secondo comma, del
decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, dispone:
"Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al
capitale investito ed all'investimento globale di cui agli
articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902".
Note all'art. 1, secondo comma:
- Il testo degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 902/1976
e' riportato nella nota precedente.
- L'art. 3-bis del decreto-legge n. 23/1979
(Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in
materia di agevolazioni al settore industriale), abrogato
dalla presente legge, concerneva la definizione di
"ammodernamento" ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del
D.P.R. n. 902/1976.
- Il testo dell'art. 3, limitatamente al primo comma, del
decreto-legge n. 156/1976 (Provvidenze urgenti a favore
dell'industria e dell'artigianato), e' riportato nella nota
all'art. 2, primo comma.
Note all'art. 1, quarto comma:
- L'art. 9 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del
settore), abrogato dalla presente legge, concerneva
l'obbligo per le imprese, che intendevano ottenere
l'erogazione di contributi finanziari, di presentare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro
attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici
dipendenti.
- L'art. 2 del D.P.R. n. 1258/1977 (Attuazione della
delega di cui all'art. 4 della legge n. 675/1977,
concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di
investimento agevolati con le disponibilita' del Fondo per
la ristrutturazione e la riconversione industriale),
abrogato dalla presente legge, riguardava la sospensione
delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione
relativa alla redditivita'.