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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento
provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del
personale ad essi collegato, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili,
per i dirigenti generali e qualifiche superiori, e' stabilito,
nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, nonche' per i destinatari delle disposizioni di
cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n.
734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro
straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo
autorizzati.
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime
di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1 luglio 1985, si
applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i
commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure
forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo
sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
4. E' abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17
aprile 1984, n. 79.
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - I servizi comunque resi allo Stato anteriormente
alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui
agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n.
283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n. 432, in servizio al 1 gennaio 1983, o collocato in
quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1
gennaio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalita' indicate
all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869,
per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque
prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale
di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come
modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432".
All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti",
e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985".