Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle
acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi
internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica
navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente
dalla durata dell'intervento:
il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.
642; a tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della
legge stessa e' fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero;
il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n.
301.
NOTE
Note all'art. 1:
- La legge 8 luglio 1961, n. 642, concerne il trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali.
Di questa legge si trascrivono l'art. 1, primo comma, e
l'art. 3 (specificamente richiamato dalla legge qui
pubblicata):
"Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso
Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un
periodo superiore a sei mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle
disposizioni contenute negli articoli che seguono".
"Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361".
Le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo
1958, n. 361 (legge peraltro interamente abrogata dall'art.
18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838)
sono le seguenti:
"decreto del Ministro per la difesa, di concerto con
quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la
Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio
1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della
difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge "".
- La legge 18 maggio 1982, n. 301, contiene norme a
tutela del personale militare in servizio per conto
dell'ONU in zone di intervento.