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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la
realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine
di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di
persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in
stato di grave necessita', in una o piu' aree caratterizzate
individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro
degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri.
I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza
con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla
cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di
diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire
principalmente la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare
riferimento all'infanzia, alla maternita' e alla condizione della
donna.
I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto
alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti
agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve
alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in
misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle
produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in
rapporto alle finalita' di cui al primo comma.