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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' dell'intervento
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola
della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli
regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche
mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne,
volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio
agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle
zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il
patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e
la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare
e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo
rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i
rapporti tra la citta' e la campagna.