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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni
necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) carattere d'impresa dell'attivita' degli enti creditizi ed
assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla
Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di
requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata
degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto
dall'articolo 3, punto 3, lettera b), della direttiva, senza aver
riguardo alle esigenze economiche del mercato;
2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura
organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarita' dello stesso,
dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che
effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attivita';
prescrizione, per le persone che determinano effettivamente
l'orientamento dell'attivita' dell'ente creditizio, di requisiti di
esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed
all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di
onorabilita' che diano affidamento per una corretta gestione
dell'attivita' bancaria in base al comportamento professionale delle
persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le
casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di
ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di
onorabilita' come sopra specificati, i predetti requisiti di
esperienza devono essere rapportati alle peculiarita' strutturali ed
operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualita'
e le finalita' sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si
trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in
applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare,
alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13
settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del
reato e all'entita' della pena inflitta in via definitiva, dei reati
i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilita',
con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e
integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;
3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio
dell'attivita' creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti
soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4) motivazione e notifica del diniego e della revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; formazione
del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla
domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la
notifica del diniego;
5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi
aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunita', delle
norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle
istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti
creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti
relativi alla forma giuridica;
6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le
norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative
alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro
succursali;
7) previsione che le competenti autorita' creditizie collaborino,
anche sul piano conoscitivo, con le autorita' creditizie degli altri
Stati membri della Comunita' al fine di agevolare la vigilanza sugli
enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunita'.
Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno
o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, sentite le competenti commissioni
permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere
nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI