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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio
1975, n. 382, nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la
coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o
conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri
stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
E' fatta, altresi', salva la vigente normativa di carattere
generale concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
L'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Nonne
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della
pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad emanare
decreti delegati per il trasferimento alle regioni di
funzioni amministrative. In attuazione di questa delega e'
stato emanato il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di cui
l'art. 66 individua le funzioni amministrative rientranti
nella materia "agricoltura e foreste" mentre l'art. 69
concerne il trasferimento delle funzioni relative ai
territori montani ed alle foreste.
Nota all'art. 1, terzo comma:
La legge 30 aprile 1962, n. 283, ha sostituito la
disciplina contenuta negli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265. Il relativo regolamento di esecuzione
e' stato approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.