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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre
1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il
requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data
del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una
nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1985.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge 11 dicembre 1984, n. 848, concerne Provvidenze
per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge
riguarda:
"Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge
14 agosto 1982, n. 600". (Provvidenze per la demolizione
del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).