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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello statuto organico
dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato,
adottato dall'assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi
a Roma il 9 novembre 1984.
NOTA
Nota all'art. 1:
L'Italia ha aderito allo statuto organico dell'istituto
internazionale per l'unificazione del diritto privato con
legge 14 aprile 1957, n. 364, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 5 giugno 1957.