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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il I
protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati
internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni
stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati
non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno
1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto
internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti
alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
NOTA
Nota all'art. 1:
Le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sono state
ratificate e rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre
1951, n. 1739, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1952.