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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
firmata a Roma il 25 gennaio 1979.