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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale
di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione
finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.