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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il
bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui allo articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini
di competenza, in L. 156.111.019.082.000.
3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre
1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese
correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di
bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.
NOTE
Nota all'art. 1, secondo comma:
La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio".
Il testo dell'art. 11 di detta legge e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - Al fine di adeguare le
entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla
finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui
si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale,
il Ministro del tesoro, di concerto con Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente
al disegno di legge di approvazione del bilancio previsione
dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale
possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni
legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su
quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si
ricollegano alla finanza statale.
La legge finanziaria indica il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre,
con le entrate, a determinare le disponibilita' per la
copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio
annuale.
La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la
manovra di bilancio per le entrate e le spese che si
intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal
precedente art. 4".
Note all'art. 1, terzo comma:
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, concerne
"Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della
Banca d'Italia".
Il testo dell'art. 2 di tale decreto legislativo e' il
seguente:
"Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca
d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per
il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno
sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento
del complessivo importo degli originari stati di previsione
della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione,
la Banca d'Italia e' tenuta a darne immediata comunicazione
al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.
Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza
che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici
per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia
non dara' corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto
fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza
del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto
stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto
quindici per cento".
Con la legge 13 dicembre 1964, n. 1333 (articolo unico)
e' stato cosi' disposto:
"A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
544, e' ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va
riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in
conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle
successive variazioni".