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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto in fine il seguente
comma:
"Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative
annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso
gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77,
adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13
dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai
trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i
militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio
di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano
immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a
chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a
visita di controllo".
NOTE
Nota al titolo della legge:
- Il testo aggiornato del regolamento CEE n. 222/77 e'
pubblicato in allegato alle presenti note.