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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla
legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29
novembre 1980, n. 816, e' ulteriormente elevato, a partire dall'anno
finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli
anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si
provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione
di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984,
utilizzando parzialmente l'accantonamento "Indennita' integrativa
sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi
finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE
Note all'art. 1, primo comma:
- La legge 26 gennaio 1963, n. 91, concerne:
"Riordinamento del Club alpino italiano", - La legge 29
novembre 1980, n. 816, concerne: "Interventi a favore del
Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o
pluriregionali operanti nel settore del turismo sociale
giovanile".