Legge Ordinaria n. 778 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 140 del testo unico
approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 agosto
1967,  n.  1417,  con  effetto  dal 1 gennaio 1985, nell'ambito della
gestione  del  "Fondo  per  il trattamento di quiescenza al personale
degli  uffici  locali,  ai  titolari  di agenzia, ai ricevitori ed ai
portalettere" e' istituita una sub-gestione, autonoma e separata, per
l'amministrazione   dei  beni  immobili  appartenenti  alla  gestione
medesima.
  Con  decreto  del  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni,
emanato   di   concerto  con  quello  del  tesoro,  e'  nominata  una
commissione  ai  fini  degli accertamenti, delle ricognizioni e degli
adempimenti contabili connessi alla istituzione della sub-gestione di
cui  al  precedente  comma  ed  alla  imputazione  delle  attivita' e
passivita'  patrimoniali,  alla  gestione  del Fondo di quiescenza ed
alla  sub-gestione  dei  beni  immobili  in relazione alla rispettiva
origine.
  La  commissione,  presieduta  dal  dirigente  generale  preposto al
servizio  di  ragioneria  centrale dell'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni,  e'  composta  da  tre  funzionari di detta
Amministrazione,  da un funzionario del Ministero del tesoro e da due
funzionari dell'Istituto postelegrafonici.
  All'onere  derivante  dalla istituzione della commissione di cui al
secondo comma del presente articolo, valutato in lire sei milioni per
ciascuno   degli  anni  dal  1985  al  1987,  si  fa  fronte  con  lo
stanziamento  iscritto  nel  capitolo  191  dello stato di previsione
della    spesa    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            La  legge  qui  pubblicata, oltre a riguardare la materia
          specificata  nel titolo, disciplina anche l'installazione e
          la  gestione  di  telefoni pubblici a gettone presso uffici
          dell'Amministrazione statale (art. 5).


          Nota all'art. 1:
            L'art.  140 del testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto
          1967, n. 1417, cosi' dispone:
            "Presso  l'istituto  postelegrafonici  e'  istituito  con
          gestione   autonoma,   il  "Fondo  per  il  trattamento  di
          quiescenza  al  personale  di  ruolo  degli uffici locali e
          delle agenzie p.t.".
            L'istituto  postelegrafonici  compila ogni quinquennio un
          bilancio   tecnico   del   fondo  predetto.  In  base  alle
          risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione
          dell'istituto   medesimo   propone,   all'occorrenza,   gli
          opportuni provvedimenti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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